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Con deliberazione n. 8/9958 del 29 luglio 2009 la Regione Lombardia ha approvato “ Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell’ obbligo di apposizione di vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della d.g.r. 5290/07 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l’ attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’ aria) (l.r. n. 24/06)”

La sopra indicata deliberazione introduce al punto 7) l’ obbligatorietà, dal 15 ottobre 2010, dell’ apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli di proprietà od in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia demandando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di applicazione.


L’ Allegato 1 alla citata deliberazione prevede in particolare l’ applicazione dei provvedimenti alla Zona 1 del territorio regionale (individuata dalla Giunta Regionale con  deliberazione n. 5290 del 2/8/2007) ) e, per il periodo dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010, il fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle ore 19.30 con le seguenti modalità:


a1) dal 15 ottobre 2009 per i seguenti veicoli:

autoveicoli ad accensione comandata ( benzina ), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro 1” a benzina);

  • autoveicoli ad accensione spontanea ( diesel ) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure non omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “pre-Euro 1”, “Euro 1” diesel ed “Euro 2” diesel) ad esclusione  degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle   D.G.R. n. 4924 del 15 Giugno 2007 e n. n. 6418 del 27/12/2007;
  • motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro 1 a due tempi”);

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale previsti dall’ art. 54, comma 1, lettere f) e g) del D.L.gs 285/1992, elencati all’ articolo 203 del D.P.R. 496/92, le limitazioni decorrono dalla data del 15 ottobre 2010  per gli effetti dell’ art. 22 della L.R. 24/06.


Il punto B) dell’ Allegato medesimo prevede ulteriori misure relative alla circolazione ed all’ utilizzo di motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe “preEuro 1”:


b1) dal 15 ottobre 2010 il fermo permanente della circolazione nella zona A1 da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;
b2) dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011 il fermo della circolazione nelle Zone A2,B,C1 e C2 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle ore 19.30;
b3) dal 15 ottobre 2011 il fermo permanente della circolazione oltre che nella zona A1, nelle Zone A2,B,C1 e C2 da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00.


Il punto C) dell’ Allegato medesimo regola l’ ambito di applicazione del fermo del traffico stabilendo che lo stesso non si applica a:
c1) alle autostrade;
c2) alle strade di interesse regionale R1;
c3) ai tratti di collegamento tra le strade di cui ai citati punti c1) e c2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’ interno della zona oggetto dell’ ambito di applicazione.


Il successivo punto D) elenca le esclusioni dalle limitazioni alla circolazione  ed il punto E) le deroghe dalle limitazioni alla circolazione.


Il punto F) infine dispone ulteriori misure obbligatorie  per il contenimento dell’ inquinamento, in particolare:

    1. l’ obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea
    2. l’ obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

 Con Decreti n. 11254 del 13/10/2008 e n. 11447 del 15/10/2008 la Regione Lombardia  ( prevedere link di collegamento al testo ) ha individuato le tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d’ interscambio ricadenti all’ interno all’ interno della Zona A1 escluse dal fermo della circolazione.
    
Resta infine in vigore quanto deliberato dalla Regione Lombardia con la deliberazione n.VIII/7635 dell'11/7/2008 per il periodo invernale 2008/2009, in ordine alla combustione di biomasse legnose in apparecchi obsoleti. 


Link utili:
» Regione Lombardia - Qualità dell'Ambiente


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