Il Regolamento Regionale 2/2006 art.33 in applicazione delle indicazioni del D.Lgs.152/2006 art.95 e succ.modifiche prevede l'obbligo per tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche di trasmettere alla Provincia competente la denuncia annuale dei volumi d'acqua prelevati.
Scadenza
Il termine per la presentazione della denuncia annuale dei volumi d'acqua prelevati è il 31 marzo dell'anno successivo ( art.33 c.3 R.R.2/2006) .
Chi deve presentare la
denuncia
Tutti i soggetti che prelevano acqua sotterranea, compresi gli usi temporanei e le barriere idrauliche (DGR 35228/1998) devono presentare la denuncia, fatta eccezione per gli usi domestici, come definiti nel R.R. 2/2006.
ATTENZIONE: la denuncia va presentata anche se il prelievo è pari a zero
Quale è la
procedura da utilizzare?
La denuncia del sollevato dovrà essere effettuatra esclusivamente attraverso la compilazione on-line (seguendo la procedura guidata) della maschera raggiungibile all'indirizzo:
http://inlinea.provincia.mi.it/acque/prelievo/
Attenzione:
E' necessario conoscere in anticipo il codice pozzo e l'ID pratica (per barriere idrauliche non necessario) che qualora non conosciuto, va richiesto:
A chi ci
si puo' rivolgere per ulteriori
informazioni
Riferimenti:
- Riferimenti telefonici:
-
Servizio Acque Sotterranee e Banche Dati Idriche Tel. 02 7740 5867 - 3844 al mattino
- Indirizzo di posta elettronica:
- sif@provincia.milano.it
Quale è la normativa
di riferimento
D.Lgs.152/2006 (PDF - 1.5MB);
D.G.R. 26 genaio 2001 n. VII/3235 (PDF - 23KB)
Deliberazione n. VII/12194 in data 21/02/2003 della
Giunta Regionale
R.R. 2/2006
In base alla L. 241 del 7 agosto 1990, come modificato dalla legge n. 15 dell' 11/02/2005,
il Responsabile del procedimento è la Dott.sa
Cristina Arduini.
Quali sono le sanzioni
L'omessa o tardiva denuncia della
quantità d'acqua
prelevata da fonti autonome (pozzi, sorgenti e corsi
d'acqua superficiali) sarà punita ai sensi
del D.Lgs. 152/06 e ai sensi della L.R. 5/2007.
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