Assegno Familiare dei Comuni
E' un assegno concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto.
POSSONO RICHIEDERLO:
♦ cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato
♦ i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica);
♦ nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito, oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.
CONTRIBUTO:
E' un assegno mensile erogato al nucleo familiare per tredici mensilità. L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT ed è determinato a seguito di Decreto e per l’anno 2010 l’importo è così determinato:
Euro 131,87 mensili in misura intera;
Il valore dell’indicatore della situazione economica ( I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti di cui almeno tre figli minori è pari ad Euro 23.736,50.
PER APPROFONDIMENTI:
www.inps.it