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Politiche Sociali

Assessorato alle Politiche sociali | Assessore: Dottor Massimo Pagani
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare | Direttore: Dottor Giovanni Daverio


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Numero Verde contro la tratta

800.290.290 il numero verde contro la tratta
800 290 290 (GRATUITO E ATTIVO 24 ore su 24)
NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA:
chiama e liberati dalla schiavitù della prostituzione, dell’accattonaggio e dello sfruttamento lavorativo

 

Il Numero Verde contro la tratta degli esseri umani (800 290 290) è uno degli interventi messi in campo dal Dipartimento per le Pari Opportunità per la protezione sociale delle vittime della tratta.

Il progetto consiste in un servizio telefonico gratuito - attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale - in grado di fornire alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento.

Il progetto, attivo dal 2000 a supporto delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, da quest'anno si rivolge anche alle vittime di tratta per sfruttamento del lavoro, dell’accattonaggio e delle economie illegali.

La Provincia di Milano, con il rinnovo della convenzione con il Dipartimento, si è impegnata ad organizzare e gestire, in collaborazione con Associazione e Cooperativa Lule, Cooperativa Segnavia e Insieme nel futuro, la postazione telefonica territoriale per la regione Lombardia.

Il progetto, in base alle disposizione dell’art. 18 del DL. 286/98 e dell’art. 13 della L:228/2003, copre tutto il territorio nazionale con 14 postazioni locali con le seguenti funzioni:

  • rispondere alle richieste di aiuto e di informazioni non solo alle vittime di tratta, ma anche ai singoli cittadini,alle istituzioni pubbliche e agli enti del privato sociale coinvolti nelle tematiche della tratta;
  • indirizzare gli utenti agli operatori dei progetti di protezione sociale e dei programmi di assistenza attivi sul territorio;
  • raccordare le richieste tra i progetti locali e la rete nazionale.

 


NORMATIVA
 

LA LEGGE A DIFESA DELLE VITTIME DI TRATTA

La legge (art.13 della legge 11 agosto 2003 n.228) tutela le vittime della tratta. In particolare è prevista l’istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 (“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”), 601 (“Tratta di persone”)e 602 (“Acquisto e alienazione di schiavi”) del Codice penale.
Alle vittime di sfruttamento è garantita assistenza e accoglienza.

L’articolo 18 del D.lsg. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” prevede inoltre la possibilità di aderire a percorsi di protezione sociale che prevedono l’avvio di percorsi di accompagnamento mirati all’integrazione socio-lavorativa.

Contattando il numero verde 800 290 290 verranno garantiti assistenza, accompagnamento in comunità alloggio, sostegno psicologico, tutela legale e assistenza nell’ottenimento dei permessi di soggiorno.



IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

In Italia l’immigrazione clandestina costituisce reato (D.Lgs. 286/98 - Testo Unico immigrazione) La pena prevista è una ammenda da 5000 a 10000 euro secondo quanto contenuto nella Legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente parte del cosidetto pacchetto sicurezza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170.

Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno

  • Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso
  • Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all'ingresso in Italia. I CLANDESTINI, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, DEVONO ESSERE RESPINTI ALLA FRONTIERA O ESPULSI

 
Non possono essere espulsi immediatamente se:

  • occorre prestare loro soccorso
  • occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità
  • occorre preparare i documenti per il viaggio
  • non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo
  • devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti che occorrono per l'esecuzione dell'espulsione (anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni) e per la realizzazione di interventi assistenziali.

 

LA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE FRONTIERE

È stata istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, meglio nota come legge Bossi-Fini, per favorire lo sviluppo di strategie d’azione innovative e più efficaci, anche sul piano internazionale, nel contrasto all’immigrazione clandestina e per gestire le problematiche che riguardano la presenza degli stranieri sul territorio nazionale (fonte www.interno.it)

 

html  Consulta la NORMATIVA


Per la diffusione del Numero Verde sono disponibili questi materiali:

mp3  Spot radiofonico (formato MP3 480 KB) diffuso dalle radio locali lombarde 
pdf  Manifesti in italiano e in undici lingue straniere (formato PDF 1.301 KB) diffusi in luoghi pubblici e privati, sulle reti delle Ferrovie Nord e sui mezzi pubblici cittadini.